Accesso civico
Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e
informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti che erogano servizi pubblici o
svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.
Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i
medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato, documento e informazione entro i
limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e
dell’accesso civico generalizzato.
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai
soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare
comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle
richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.
Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.
Accesso civico semplice – Modalità di presentazione delle richieste
L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il
diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il competente per l’accesso civico semplice è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013,
dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata
alternativamente:
• Via Pec all’indirizzo insiemecfcs@pec.it
• Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
• Di persona presso l’indirizzo della struttura
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente,
contattabile all’indirizzo pec insiemecfcs@pec.it
Accesso civico generalizzato – Modalità di presentazione delle richieste
L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque
il diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.
Il competente per l’accesso civico generalizzato è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n.
33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata
alternativamente:
• Via Pec all’indirizzo insiemecfcs@pec.it
• Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
• Di persona presso l’indirizzo della struttura
Class Action
Alla data del 31/05/2024 non ci sono class action in corso.
Liste d’attesa
I criteri di inserimento degli ospiti sono riportati nella Carta dei servizi.
Costi contabilizzati
I costi contabilizzati sono indicati nel bilancio d’esercizio.